PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione del territorio del Polesine, area delimitata a nord dal fiume Adige ed a sud dal fiume Po, corrispondente alla provincia di Rovigo, è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. Lo Stato e gli enti di cui al comma 2 garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei beni storici, archeologici e artistici del Polesine, nonché la sicurezza idraulica dell'area; provvedono al risanamento e alla preservazione dell'area dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; assicurano la vitalità socio-economica del Polesine, nel quadro degli indirizzi comunitari sullo sviluppo sostenibile.
      2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Rovigo, i comuni del Polesine, gli enti territoriali di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 2.
(Piano generale degli interventi
nel Polesine).

      1. Il piano generale degli interventi nel Polesine, redatto dal Comitato di cui all'articolo 3, attua le finalità di cui all'articolo 1, attraverso:

          a) il piano degli interventi, redatto dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sulla base della pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po, relativo al completamento delle opere di sicurezza idraulica del Polesine, delle opere di bonifica dei terreni e dei centri urbani e

 

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delle opere di vivificazione delle lagune del delta del Po di cui alla allegata tabella  1;

          b) il piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei fiumi Po e Adige, relativo ad interventi di risanamento delle acque del bacino idrografico del Po e dell'Adige di cui alla allegata tabella 2, redatto anche sulla base delle intese tra lo Stato e le regioni interessate, e dalla regione Veneto per la parte di competenza;

          c) interventi per la rivitalizzazione socio-economica del Polesine, improntati ai princìpi di compatibilità ambientale e orientati allo sviluppo delle attività connesse al turismo, alla navigazione interna, alle produzioni agricole specializzate, all'acquacoltura e alla pesca in laguna, alle attività culturali, alle attività ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale di cui alla allegata tabella 3.

Art. 3.
(Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine).

      1. È istituito un Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine, di seguito denominato «Comitato», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Rovigo, dal sindaco del comune di Rovigo, dal sindaco del comune di Adria, nonché da un sindaco in rappresentanza dei comuni del parco del delta del Po, indicato dagli stessi comuni.
      2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal

 

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presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo. Il presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo, può convocare il Comitato presso la sede della giunta regionale del Veneto, per valutare l'andamento dei lavori programmati e l'attività dell'Ufficio del piano di cui all'articolo 4.
      3. Sono compiti del Comitato:

          a) l'adozione e l'approvazione del piano generale degli interventi e dei relativi programmi di attuazione;

          b) l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

          c) la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente di cui al comma 1 deve provvedere alle rispettive competenze, con possibilità di revoca o di esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza;

          d) la ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità indicate dal piano generale degli interventi e dello stato di attuazione dello stesso;

          e) la nomina dei componenti dell'Ufficio del piano, del suo presidente e del direttore di cui all'articolo 4.

      4. Il Comitato trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle misure ritenute necessarie per il completamento degli interventi previsti nel piano generale degli interventi nel Polesine.

Art. 4.
(Ufficio del piano).

      1. L'Ufficio del piano, istituito presso la sezione Veneto dell'AIPO provvede:

          a) alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano generale degli interventi

 

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nel Polesine e dei programmi di attuazione, in rapporto alle priorità decise dal Comitato;

          b) alla gestione del sistema informativo, avvalendosi del sistema informativo dell'AIPO;

          c) alla verifica della correlazione del piano generale degli interventi nel Polesine con:

              1) il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

              2) il piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei fiumi Po e Adige, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

              3) i piani redatti dalle rispettive Autorità di bacino per i fiumi Po e Adige;

              4) gli interventi finalizzati alla rivitalizzazione socio-economica del Polesine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

          d) alla redazione di accordi di programma tra i diversi soggetti istituzionali.

      2. L'Ufficio del piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Comitato; i tecnici sono designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e dei rispettivi organi tecnici, da:

          a) il Ministero delle infrastrutture;

          b) il Ministero dei trasporti;

          c) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) il Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) il Ministero dell'università e della ricerca;

          f) il Ministero dell'economia e delle finanze;

          g) il Ministero dello sviluppo economico;

          h) il presidente della giunta regionale del Veneto;

          i) il presidente della provincia di Rovigo;

 

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          l) il sindaco di Rovigo;

          m) il sindaco di Adria;

          n) il sindaco rappresentante i comuni del parco del delta del Po, d'intesa con i rispettivi sindaci;

          o) l'Ente parco regionale del Veneto e del delta del Po;

          p) l'AIPO e l'Autorità di bacino del fiume Adige;

          q) i consorzi di bonifica: Polesine-Adige Canalbianco, delta Po Adige, Padana Polesana.

      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del piano e stabilisce le funzioni del presidente e del direttore del medesimo Ufficio.
      4. Il presidente ed il direttore dell'Ufficio del piano riferiscono al Comitato con cadenza trimestrale.

Art. 5.
(Norme di attuazione).

      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
      2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto e della provincia di Rovigo, adotta un decreto che riunifica tutte le norme di attuazione, raccordandole con la legislazione vigente in materia.
      3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro

 

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raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive, in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 6.
(Accordi di programma e conferenza
di servizi).

      1. Qualora il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni o enti pubblici, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Rovigo o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
      2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni e ne determinano i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
      3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore dell'accordo di programma può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso per l'approvazione definitiva.
      4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme relative agli accordi di programma previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla loro realizzazione ne trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

 

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      6. Il soggetto competente alla realizzazione di un intervento previsto dalla presente legge convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro un mese dalla convocazione.
      7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 6 relative ai progetti preliminari di cui al comma 5, assunte all'unanimità, sostituiscono ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla osta di competenza dei soggetti partecipanti, previsti dalle leggi statali e regionali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      8. Qualora gli interventi indicati nel piano generale degli interventi nel Polesine coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro attuazione, si procede prioritariamente mediante ricorso a contratti di programma.

Art. 7.
(Protezione del territorio dal fenomeno della subsidenza).

      1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono vietate:

          a) nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

          b) nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1990, nel territorio

 

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della provincia di Rovigo e nel territorio della provincia di Ferrara.

      2. Le istanze di permesso di prospezione, ricerca e concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso regolamento.
      3. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale, i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione già rilasciati sono revocati.

Art. 8.
(Ulteriori disposizioni a salvaguardia
dell'ambiente).

      1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale per ogni singola opera, la realizzazione di piattaforme off-shore per la rigassificazione nell'area individuata all'articolo 7, comma 1, lettera a), è sottoposta a preventiva verifica da parte del Comitato, ai fini di una valutazione ambientale strategica. A tal fine il Comitato applica i princìpi contenuti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, e si avvale di tecnici ed esperti in materia nominati dagli enti che lo compongono.
      2. Ove sussistano gravi rischi di pregiudizio ad una situazione di particolare valore ambientale, i permessi già rilasciati relativi alla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1 sono revocati su istanza delle pubbliche amministrazioni competenti.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente

 

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a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsione di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.